ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
il rilascio di autorizzazioni e concessioni è subordinato a selezione tra i candidati potenziali in base a criteri predeterminati atti ad assicurarne l'imparzialità (art. 16, D.lgs. n. 59/10).[3]
In attuazione dell’art. 70, c.5 del citato D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., con Intesa in sede di Conferenza unificata, sancita in data 5 luglio 2012, sono stati individuati:
- i criteri che i comuni devono applicare nelle procedure di selezione;
- la durata minima e massima delle concessioni (da 7 a 12 anni);
- le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere, per cui:
- le concessioni scadute dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate per sette anni dalla data di entrata in vigore del predetto D.lgs. n. 59/2010 e, quindi, fino al 07 maggio 2017 compreso;
- le concessioni in scadenza dopo l’entrata in vigore dell’intesa in sede di Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso;
- le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010 mantengono efficacia fino alla loro naturale scadenza.
L’art. 8, c.6, del D.L. n. 244 del 30/12/2016ha prorogato al 31 dicembre 2018, il termine di scadenza delle concessioni di commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso e aventi scadenza anteriore al 31/12/2018. La Legge n. 19/2017, di conversione del predetto Decreto, ha riconosciuto la legittimità delle procedure selettive già avviate dai comuni statuendo l’obbligo, per le amministrazioni che non vi avessero ancora provveduto, di attivare tali procedure entro la suddetta data. I comuni dovranno, pertanto, stilare normali graduatorie in esito ai bandi, prevedendo il rilascio dei nuovi titoli abilitativi con decorrenza dal 01 gennaio 2019.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
Avvio |
Autorizzazione più SCIA |
Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:
L’autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio.
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
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D.lgs. n. 114/1998, art. 28, c.3
D.lgs. n. 42/2004, art. 52
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
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Subingresso |
SCIA unica |
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
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D.lgs. n. 114/98, artt. 26, c.5 e 30, c.1
D.lgs. n. 42/2004, art. 52
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
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Cessazione |
Comunicazione |
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D.lgs. n. 114/1998, art. 26, c.5 e 30, c.1 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.
Il Bando di concorso e la correlata modulistica, conformi ai “fac simile” approvati con Documento unitario delle regioni e province autonome n. 16/94CR08/C11 del 3 agosto 2016, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.