Avviare un'attività di Somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno

Servizio attivo

Iter da seguire per aprire un'attività di Somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno

A chi è rivolto

Imprese che intendono somministrare alimenti e bevande in associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.

 

Descrizione

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, sono le seguenti:

  • avvio /subingresso/ampliamento;
  • cessazione dell’attività.

 

Per somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, s'intende la somministrazione a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali.

I locali di somministrazione devono essere ubicati nella struttura adibita a sede del circolo o ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici e all'esterno non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all'interno (D.M. 17/12/92 n. 564).

L’attività, disciplinata dal D.P.R. n. 235/01, dall’art. 3, c.6, lett. e), L. n. 287/91 e dall’art. 64, c.1, D.lgs. n. 59/10, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Reg.to n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso, di sorvegliabilità dei locali, sicurezza luoghi di lavoro e prevenzione incendi (nei casi previsti).

A questa tipologia di somministrazione non si applica la programmazione comunale (art. 3, c.6, L. n. 287/1991).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Qualora l'attività di somministrazione sia conferita in gestione a terzi in forma di impresa, il titolare dell'impresa individuale, il legale rappresentante della società o suo delegato, deve possedere i requisiti professionali ex art. 71, c.6, D.lgs. n. 59/2010.

Come fare

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire un’associazione o circolonon aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, avente le caratteristiche di ente non commerciale ex artt. 148 e 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio (in caso di affidamento della gestione della somministrazione a terzi in forma di impresa).

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI

Avvio

Subingresso

Ampliamento

dell’attivitàdi somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, Testo post riforma 2004)

Autorizzazione più SCIA

Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

Lanotifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

L’autorizzazione vale anche ai fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

Lanotifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

L’autorizzazione vale anche ai fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

Avvio

Subingresso

Ampliamento

dell’attivitàdi somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, Testo post riforma 2004) in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

     
 

D.P.R. n. 235/2001, art. 3, c.1

D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1

L. n. 287/1991, art. 3, c.6, lett. e)

Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86

D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi)

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/201

se non si superano le soglie della zonizzazione comunale

Autorizzazione più SCIA unica

Autorizzazione peravvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

L’autorizzazione vale anche ai fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS.

Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposto allegato della SCIA unica.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

Autorizzazione per avvio,subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

L’autorizzazione vale anche ai fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS.

La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

 
in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione Autorizzazione più SCIA

Autorizzazione peravvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

L’autorizzazione vale anche ai fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS.

Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposto allegato della SCIA unica.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

Autorizzazione per avvio,subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

L’autorizzazione vale anche ai fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS.

La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenzaCessazione

 
Cessazione Comunicazione    

 

Cosa serve

Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutivanecessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi del presidente dell’associazione Art. 3, c.2, D.P.R. n. 235/2001
Dati identificativi dell’impresa e qualità rivestita dal titolare Art. 2195 e 2082 codice civile
Somministrazione diretta o in gestione a terzi Art. 3, c. 2, lett. A) e 4, d.p.r. n. 235/2001
Ubicazione esercizio e superficie di somministrazione Art. 3, c.2, lett. C), d.p.r. n. 235/2001
Sussistenza condizioni ex art. 148 e 149 TUIR Art. 3, c.2, lett. C), d.p.r. n. 235/2001
Rispetto norme edilizie, urbanistiche, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie, di sorvegliabilità dei locali, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi (quando previsto Art. 3, c.2, lett. C), d.p.r. n. 235/2001
Effettività del rapporto associativo e dell’attività istituzionale ed esclusione della temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa Art. 3, c.5, d.p.r. n. 235/2001
Obbligo di comunicare al Comune qualsiasi variazione successiva all’avvio dell’attività Art. 3, c.5, d.p.r. n. 235/2001
Possesso requisiti morali e professional Art. 3, c.8, D.P.R. n. 235/2001
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011 Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010, artt. 11 e 92 tulps; art. 3, c.4, d.p.r. n. 235/2001A
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci) Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010
Dichiarazione preposto Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Documentazione e Segnalazione da allegare alla domanda di Autorizzazione più SCIA (a pena di irricevibilità):

Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la domanda/segnalazione
Copia del documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la domanda/segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
Planimetria quotata dei locali Sempre obbligatoria
copia semplice, dell'atto costitutivo o dello statuto Sempre obbligatoria
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti in caso di gestione dell’attività di somministrazione affidata a terzi in forma di impresa (allegato A del modello + copia del documento d’identità) Sempre, in caso di affidamento della somministrazione in gestione a terzi in forma d’impresa
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B del modello + copia del documento d’identità) Sempre, in caso di affidamento della somministrazione in gestione a terzi in forma d’impresa e in presenza di un preposto
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti in caso di gestione dell’attività di somministrazione affidata a terzi in forma di impresa da parte degli altri soci (allegato C del modello + copia del documento d’identità) Sempre, in caso di affidamento della somministrazione in gestione a terzi in forma d’impresa e presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) Sempre obbligatoria
Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995) In caso di vendita di alcolici
Comunicazione di impatto acustico In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale
Dichiarazione da parte del Notaio Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità

Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
Copia documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto delle vigenti norme edilizie,urbanistiche, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE), di sorvegliabilità dei locali, sicurezza nei luoghi di lavoro e, nei casi previsti, di prevenzione incendi.

Requisiti Morali: non possono esercitare commercio e somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/10):

  • coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  • coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia

 

Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).

Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell’art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.

I requisiti morali devono essere posseduti dal Presidente dell’Associazione/Circolo. Mentre, nell’ipotesi di affidamento a terzi della gestione della somministrazione in forma di impresa: in caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, preposto e soggetti indicati dall’art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010, in caso di impresa individuale, dal titolare e dall’eventuale preposto.

Costituisce, altresì, impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non essere in alcuna delle condizioni ostative previste dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.).

Requisiti specifici:“L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010):

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[15];
  • avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
  • avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana);
  • essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
  1. è stato iscritto al Registro Esercenti Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/71, per le tabelle del settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  2. ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
  3. oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro.

 Sia per le imprese individuali che per società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare/rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».

Cosa si ottiene

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Tempi e scadenze

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Ilprocedimento autorizzatorio è soggetto al termine di quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza, con operatività del silenzio-assenso (art. 3, c.6, D.P.R. n. 235/01).

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività, oggetto della Sciapuò essere iniziata dalla presentazione della stessa, fatto salvo il caso di emissioni sonore superiori ai limiti della zonizzazione comunale, in cui l’attività può essere iniziata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine per operare i controlli, che ricomincia a decorrere da quando il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro .............. giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 235/2001;
D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
L. n. 287/1991 “… normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”;
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
D.P.R. n. 917 del 22/12/1986;
Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
L. n. 447/1995;
D.P.R. n. 227/2011;
D.P.R. n. 59/2013;
Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Front office, Relazioni con il Pubblico e Protocollo

Piazza V. Veneto, 1, Rive, Vercelli, Piemonte, Italia

Telefono: 0161 770112
Email: rive@reteunitaria.piemonte.it
PEC: rive@cert.ruparpiemonte.it
Municipio di Rive
Argomenti:

Pagina aggiornata il 20/02/2024