Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
| Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutivanecessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
| Dati identificativi del presidente dell’associazione |
Art. 2, c.2, D.P.R. n. 235/2001 |
| Dati identificativi dell’impresa e qualità rivestita dal titolare |
Art. 2195 e 2082 codice civile |
| Ente nazionale affiliante |
Ente nazionale affiliante
Art. 2, c.2, lett. A), d.p.r. n. 235/2001
|
| Somministrazione diretta o in gestione a terzi |
Art. 2, c.2, lett. B) e c.4, d.p.r. n. 235/2001 |
| Ubicazione esercizio e superficie di somministrazione |
Art. 2, c.2, lett. C), d.p.r. n. 235/2001 |
| Sussistenza condizioni ex art. 148, c. 3, 5 e 8 tuir[ |
Art. 2, c.2, lett. D), d.p.r. n. 235/2001 |
| Rispetto norme edilizie, igienico-sanitarie, di sorvegliabilità dei locali, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi (quando previsto |
Art. 2, c.2, lett. E), d.p.r. n. 235/2001 |
| Obbligo di comunicare al Comune qualsiasi variazione successiva all’avvio dell’attività |
Art. 2, c.6, D.P.R. n. 235/2001 |
| Possesso requisiti morali e professional |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010, artt. 11 e 92 tulps; art. 2, c.4, d.p.r. n. 235/2001 |
| Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011 |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
| Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci) |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
| Dichiarazione preposto |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
| Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
| Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
| Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
| Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
| Planimetria quotata dei locali |
Sempre obbligatoria |
| copia semplice, dell'atto costitutivo o dello statuto |
Sempre obbligatoria |
| Dichiarazioni sul possesso dei requisiti in caso di gestione dell’attività di somministrazione affidata a terzi in forma di impresa (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in caso di affidamento della somministrazione in gestione a terzi in forma d’impresa |
| Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in caso di affidamento della somministrazione in gestione a terzi in forma d’impresa e in presenza di un preposto |
| Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in caso di affidamento della somministrazione in gestione a a terzi in forma d’impresa e presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
| SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria |
| Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995) |
In caso di vendita di alcolici |
| Comunicazione di impatto acustico |
In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale |
| Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
Richiesta di altre autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):
| Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
| Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico |
In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità)
| Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
| Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
| Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
| Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
| Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
| Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
| Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
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Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo
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Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle vigenti norme edilizie,igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE), di sorvegliabilità dei locali, sicurezza nei luoghi di lavoro e, nei casi previsti, di prevenzione incendi.
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/2010):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza”.
Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell’art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.
I requisiti morali devono essere posseduti dal Presidente dell’Associazione/Circolo. Mentre, nell’ipotesi di affidamento a terzi della gestione della somministrazione in forma di impresa: in caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, preposto e soggetti indicati dall’art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010, in caso di impresa individuale, dal titolare e dall’eventuale preposto.
Costituisce, altresì, impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non essere in alcuna delle condizioni ostative previste dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)
Requisiti specifici:[12] “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[13];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana);
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
è stato iscritto al Registro Esercenti Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/71, per le tabelle del settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro.
Sia per le imprese individuali che per società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare/rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».