Avviare l'attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone

Servizio attivo

Cosa occorre fare per Attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone

A chi è rivolto

Imprese che intendono esercitare attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone.

Descrizione

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone sono le seguenti:

  • avvio dell’attività.

Per attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone, s’intendono ai sensi dell’art. 2, L. n. 337/68 le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso e i parchi permanenti, anche se in maniera stabile (ad es. giostre, luna park, piste di pattinaggio, Kartodromi, etc.).

Preliminarmente, le imprese che intendono esercitare tale attività, devono munirsi di autorizzazione del Ministero del turismo e spettacolo, concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali e contenente l’elenco delle attrazioni impiegate[1].

L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante con partecipazione di pubblico fino a 200 persone, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale ex art. 69 e licenza ex art. 80 Tulps (R.D. n. 773/1931), previa presentazione di apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, la quale consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940)..

Ciascuna amministrazione comunale individua, con regolamento, le aree disponibili per l’installazione di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, le aggiorna annualmente e disciplina le modalità di concessione delle stesse.

Nel caso in cui gli spettacoli avvengano in aria pubblica o aperta al pubblico, occorre acquisire la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.

Come fare

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI

Spettacoloviaggiante fino a 200 persone

Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

autorizzazione

più comunicazione

L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Tulps.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Legge n. 337/1968

Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80

Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c.2

L. n. 447/1995, art. 8;

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B;

D.P.R. n. 59/2013

     
in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione )AutorizzazioneL’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Tulps.
 
In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:

La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza.
   

 

Cosa serve

Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutivanecessari a corredo dell’istanza Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi dell’impresa Art. 2195 codice civile
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa Art. 2082 codice civile
Ubicazione area  
Rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'interno Art. 141, c2, Regolamento per l’esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940)
Rispetto norme di acustica    
L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. n. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. n. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011 Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 tulps[7] Artt. 11, tulps
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[ Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010

N.B. Per questa tipologia di attività è necessaria l’asseverazione di rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno da parte di tecnico abilitato a corredo dell’Istanza.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la domanda
Copia documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
Programma e Planimetria dell’area dello spettacolo Sempre obbligatoria
Elenco attrazioni Devono rientrare tra quelle ricomprese nell’elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione;
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
Relazione asseverata circa la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno Sempre, al fine di escludere la necessità del parere e del sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
Comunicazione di impatto acustico Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione)
Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.

Rispetto delle vigenti norme di acustica.

Rispetto delle norme di prevenzione incendi (nei casi previsti);

Rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari comunali.

Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui all’artt. 11 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)

 

Cosa si ottiene

Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

 

Tempi e scadenze

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’istanza di autorizzazione viene trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo unitamente all’apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno; tale documentazioneconsente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo[11].

L’Attività può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.

I termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.

In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per integrare prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 337/1968;
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Front office, Relazioni con il Pubblico e Protocollo

Piazza V. Veneto, 1, Rive, Vercelli, Piemonte, Italia

Telefono: 0161 770112
Email: rive@reteunitaria.piemonte.it
PEC: rive@cert.ruparpiemonte.it
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Pagina aggiornata il 20/02/2024