Avviare/Subentrare/Cessare attività di autorimessa

Servizio attivo

Cosa fare per avviare/Subentrare/Cessare l'esercizio di autorimessa

A chi è rivolto

Imprese che intendono avviare l’attività di autorimessa.

Descrizione

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di autorimessa sono le seguenti:

  • apertura
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

 

Come fare

Per attività di autorimessa s’intende il ricovero e la custodia di autoveicoli, roulotte, caravan, motocicli e biciclette.

Gli esercenti le rimesse di veicoli devono annotare, su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, anche con modalità informatiche, le date di ingresso e uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo, ad eccezione dei veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e dei veicoli ricoverati con contratto di custodia.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
Autorimessa senza lavaggio auto SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.

D.P.R. n. 480/2001

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 75

Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque SCIA condizionata

 

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi più AUA per scarico acque:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione

D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.

D.P.R. n. 59/2013

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 75

Subingresso Comunicazione    
Cessazione Comunicazione    

 

Cosa serve

Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi dell’impresa Art. 2195 codice civile
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa Art. 2082 codice civile
Ubicazione esercizio Art. 1, d.p.r. n. 480/2001
Rispetto norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie Disposizioni locali
Possesso requisiti di onorabilità ex artt. 11 tulps Art. 11, tulps
Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) Art. 67, c.1 lett. A) D.lgs. N. 159/2011
Rispetto norme ambientali in caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque Art. 124 e ss., d.lgs. 03/04/2006, n. 152
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. N. 81/2008
Rispetto norme di prevenzione incen In caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali Art. 13, del d.lgs. N. 196/2003
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi Art. 67, c.1 lett. A) d.lgs. 06/09/2011, n. 159

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[4]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA Unica (a pena di irricevibilità):

Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
Procura/Delega    
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
Copia del documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
SCIA prevenzione incendi Sempre in caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2

Richieste di autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):

Denominazione Casi in cui è previsto l’allegato
SCIA prevenzione incendi Sempre in caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2
Documentazione per rilascio di autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico delle acque in caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
Copia documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
Dichiarazione da parte del Notaio Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Morali: costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.).

Requisiti specifici

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.

Rispetto norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Osservanza disposizioni sugli scarichi di acque reflue ex D.lgs. n. 152/06 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59/13).

Rispetto norme prevenzione incendi, in caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2, di cui al D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punto n. 75.

 

Cosa si ottiene

Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato, con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

In caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque, l’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale viene trasmessa dal SUAP all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Tempi e scadenze

L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

L’Attività oggetto della SCIA condizionata può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). L’AUA[8] è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa (art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/90.

Qualora, dai controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ..... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 480/2001;
D.P.R. n. 151/2011;
D.lgs. n. 152/2006;
D.P.R. n. 59/2013;
Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Front office, Relazioni con il Pubblico e Protocollo

Piazza V. Veneto, 1, Rive, Vercelli, Piemonte, Italia

Telefono: 0161 770112
Email: rive@reteunitaria.piemonte.it
PEC: rive@cert.ruparpiemonte.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 20/02/2024