TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di estetista sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
Per attività di estetista, si intendono tutte le prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e attenuazione degli inestetismi presenti. Sono escluse da tale attività le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico (L. n. 1/90).
L’attività può essere svolta con tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla L. n. 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici.
Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 114/1998.
Non possono esercitare l'attività i soggetti non iscritti all'Albo imprese artigiane ex art. 5, L. 08/08/85, n. 443, o nel Registro imprese ex art. 8, L. 29/12/93, n. 580.
Nel caso di esercizio dell’attività in forma societaria, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetica, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di legge che deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi, dalle norme di programmazione regionale e dai regolamenti comunali. Non è, invece, consentita l'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente a quella di acconciatore: in tal caso, i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
Nell’ambito dell’attività di estetica è possibile consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite) ad altri estetisti in possesso dei prescritti titoli abilitativi (c.d. “affitto di cabina”), nel rispetto delle ulteriori disposizioni legislative nazionali e regionali in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Risoluzione 31/01/2014 n. 16361, ha individuato alcuni degli aspetti che i Comuni potrebbero considerare nella disciplina di dettaglio di tali contratti, tra cui: distinzione delle attività in termini di spazi, responsabilità, tenuta della contabilità, adempimenti fiscali, esclusione dell’uso promiscuo degli strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario di cabina.