Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Denominazione allegato
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Casi in cui è previsto l’allegato
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Procura/Delega
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Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
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Copia documento di identità del/i titolare/i
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Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
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Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
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Nel caso di cittadini extracomunitari
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Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità
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Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
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Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Denominazione allegato
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Casi in cui è previsto l’allegato
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Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004)
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In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale
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SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale
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In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale
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Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 per la vendita di alcolici
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In caso di vendita di alcolici
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SCIA prevenzione incendi
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In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ovvero
in caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75Kg, ovvero
in caso di vendita di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc
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Comunicazione per la vendita di medicinali da banco e medicinali veterinari
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In caso di vendita di farmaci da banco o medicinali veterinari
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Richieste di autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA o alla SCIA UNICA nell’ambito della SCIA CONDIZIONATA (a pena di irricevibilità):
Denominazione allegato
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Casi in cui è previsto l’allegato
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Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per la vendita di prodotti fitosanitari
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In caso di vendita di prodotti fitosanitari
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Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi
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In caso di vendita di oggetti preziosi
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Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Denominazione allegato
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Casi in cui è previsto l’allegato
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Procura/Delega
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Nel caso di procura/delega
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Copia documento di identità del/i titolare/i
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Nel caso di cittadini extracomunitari
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Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
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Nel caso di cittadini extracomunitari
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Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità
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Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
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Dichiarazione da parte del Notaio
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Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione
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Dichiarazione da parte del Notaio
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Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione
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Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004)
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Sempre obbligatoria in caso di subingresso in spacci interni di prodotti alimentari
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Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, imposta di bollo, etc.) - a pena di irricevibilità:
Denominazione allegato
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Casi in cui è previsto l’allegato
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Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.
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Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
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ovvero
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Obbligatoria per la presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)
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REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali.
Idoneità dei locali dal punto di vistaurbanistico, edilizio e della destinazione d’uso.
Morali:non possono esercitare attività commerciale (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).