Avviare un'attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro)

Servizio attivo

Autorizzazione per l’avvio della vendita da presentare al Suap

A chi è rivolto

Imprese che intendono esercitare la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.

Descrizione

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale, sono le seguenti:

  • Avvio dell’attività;
  • Modifiche strutturali;
  • Modifiche tipologia attività;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

Come fare

Ai sensi dell’art. 4, c.3 del Regolamento 853/2004/CE, l’avvio di uno stabilimento di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di origine animale destinati ad altre imprese alimentari, per cui sono previsti requisiti ai sensi dell’allegato III del Regolamento (salvo quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 2), oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento CE 852/2004, può avvenire solo se l'autorità competente (regione territorialmente competente):

  • ha concesso allo stabilimento il riconoscimento affinché possa operare a seguito di un'ispezione in loco;
  • ha fornito allo stabilimento un riconoscimento condizionale.

Pertanto, le imprese che intendono attivare stabilimenti per la macellazione di animali, la lavorazione delle carni, del latte, delle uova o dei prodotti della pesca, prima di iniziare l’attività devono ottenere il RICONOSCIMENTO del possesso di tali requisiti da parte dell’autorità competente (regione).

L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune ove è ubicato lo stabilimento, che la trasmette alla regione territorialmente competente.

Sono esclusi dall’obbligo di riconoscimento, dovendo ottenere la sola REGISTRAZIONE ai sensi del Reg. 852/04, le strutture per:

  • il commercio al dettaglio, inteso come movimentazione e/o trasformazione degli alimenti ed il loro stoccaggio nei punti di vendita diretta al consumatore finale;
  • le attività all'ingrosso che si limitano ad operazioni di trasporto o di magazzinaggio di prodotti di origine animale (esclusa la frigo-conservazione di alimenti non confezionati).

Le eventuali modifiche di tipologia produttiva o impiantistica a stabilimenti riconosciuti devono essere comunicate all’autorità competente (Regione) che provvede, ove necessario, a rilasciare un decreto di riconoscimento aggiornato.

Ai sensi dell’art. 31, c.1 del Regolamento 882/2004/CE, le autorità competenti (Regioni) stabiliscono le procedure che devono seguire gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che chiedono la registrazione del loro stabilimento ed elaborano e tengono aggiornato un elenco degli operatori del settore che sono stati registrati.

Al ricevimento di una domanda di riconoscimento presentata da un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, la Regione territorialmente competente effettua una visita in loco e riconosce lo stabilimento solo se l'operatore dimostra di soddisfare i pertinenti requisiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti. L'autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato qualora risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture ed alle attrezzature e concede il riconoscimento definitivo solo qualora da un nuovo controllo ufficiale dello stabilimento, effettuato entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che esso soddisfi gli altri requisiti della normativa in materia di mangimi o di alimenti.

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro) in esercizio di vicinato Scia condizionata

SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;

L’istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione, contestualmente alla SCIA;

Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4

Regolamento n. 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31

 Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro) in media o grande struttura di vendita; Autorizzazione

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;

L’istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione, contestualmente all’istanza;

 
Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro) in caso di attività commerciale già avviata. Autorizzazione

Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.

L’istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione, per i casi di cui alla lettera preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.

La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

 

La SCIA condizionata e l’istanza di autorizzazione devono essere presentata al SUAP del Comune ove è ubicato lo stabilimento.

Il SUAP del Comune trasmette l’istanza di autorizzazione, alla regione territorialmente competente. Fino al rilascio dell’autorizzazione l’attività non può essere avviata.

Cosa serve

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Cosa allegare alla domanda secondo i riferimenti normativi

  • Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

  • Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

  • Ubicazione dello stabilimento

Art. 4, commi 1, 2 e 3 del regolamento n. 853/2004/ce

  • Categoria, attività, specie e prodotti soggetti ai requisiti ai sensi dell'allegato III del Regolamento n. 853/2004/CE, di cui si chiede il riconoscimento

Art. 4, commi 1, 2 e 3 del Regolamento n. 853/2004/CE

  • Conoscenza che uno stabilimento soggetto al riconoscimento può operare solo se l'autorità competente: a) ha concesso allo stabilimento il riconoscimento affinché possa operare a seguito di un'ispezione in loco o b) ha fornito allo stabilimento un riconoscimento condizionale

Art. 4, c.3, regolamento n. 853/2004/ce

  • Impegno a cessare di operare se l'autorità competente ritira il riconoscimento o, in caso di riconoscimento condizionale, non lo proroga o non concede il pieno riconoscimento

Art. 4, c.4 del regolamento n. 853/2004/ce

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

Indicazionedella documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):

copia documento di identità;
copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);

  • marca da bollo dell’importo di Euro .................... (istanza di autorizzazione);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • scheda di dettaglio della categoria/attività/specie/prodotti di cui si chiede il riconoscimento (da compilare sul modello approvato con Deliberazione/Determinazione di ogni singola regione);
  • autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività.

 

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali:

Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  • coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  • coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dai soggetti tenuti ai sensi dell’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

Oggettivi:

  • Idoneità dei locali destinati astabilimento di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di origine animalerilasciata dall’autorità competente (Regione).
  • Idoneità dei locali prevista dal procedimento connesso, concernente l’esercizio dell’attività commerciale.

Cosa si ottiene

La possibilità di avviare/Modificare o Cessare attività Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro

Tempi e scadenze

Fino al rilascio dell’autorizzazione l’attività non può essere avviata.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali:

Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dai soggetti tenuti ai sensi dell’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

Oggettivi:

Idoneità dei locali destinati astabilimento di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di origine animalerilasciata dall’autorità competente (Regione).

Idoneità dei locali prevista dal procedimento connesso, concernente l’esercizio dell’attività commerciale.

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Ulteriori informazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento n. 853/2004/CE;
Regolamento n. 882/2004/CE;
D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
D.lgs. n. 126/2016;
D.lgs. n. 222/2016.

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Pagina aggiornata il 20/02/2024