CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
Il bonus elettrico per disagio economico può essere richiesto dall'intestatario della fornitura dell'abitazione presso cui è residente.
In tal caso è necessario che l’ISEE del nucleo familiare richiedente sia in corso di validità al primo giorno da cui decorre il periodo di agevolazione (primo giorno del secondo mese successivo all'inserimento della domanda sul sistema informatico da parte del Comune) e non sia superiore a €. 8.107,50 (non superiore a €. 20.000,00 per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico). A decorrere dal 1° gennaio 2020 il valore soglia dell’ISEE è elevato a 8.265,00 euro (ARERA - deliberazione 3 dicembre 2019 499/2019/R/COM).
Nel caso di richiesta di più bonus per forniture (elettrico, gas e idrico), il richiedente può essere titolare di una sola delle forniture e può richiedere anche gli altri bonus, purché l’utenza coinvolta sia intestata a un soggetto avente la medesima residenza e appartenente allo stesso nucleo ISEE.
Potranno automaticamente usufruire del Bonus elettricità i beneficiari del Reddito di Cittadinanza ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.