ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito ististituzionale.
Norme a cui attingere:
- Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese
Art. 2195 Codice Civile
- Qualità rivestita dal titolare dell’impresa
Art. 2082 codice civile
- Possesso requisiti morali e professionali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i.
Art. 9, c.2, lett. A) del d.lgs. N. 114/1998
- Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011
Art. 67, c.1, lett. A) del D.lgs. 159/2011, (Legge antimafia)
- Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 del dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi
Art. 71, c.5, del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..
- Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita
Art. 9, c.2, lett. B) del d.lgs. N. 114/1998
- Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso
Modello com 2 di cui all’art. 10, c.5 del d.lgs. N. 114/1998
- Dichiarazione impegno reimpiego personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare ex art. 10, c.2 del d.lgs. N. 114/1998
Art. 9, c.2, lett. C) del d.lgs. N. 114/1998
- Dichiarazioni connesse alla programmazione comunale/sovraordinata per grandi strutture di vendita
Regolazione comunale e sovraordinata
Art. 71, c.6bis, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.
- Prestazione consenso al trattamento dei dati personali
Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003
- Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata
D.p.r. 581/95
- Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000
Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000
- Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi
D.p.r. n. 151/2011
- Subingresso e cessazione attività
Art. 26, c.5 del D.lgs. N. 114/1998
- Impegno ad allegare copia documentazione richiesta
Art. 2, c.2 del d.lgs. N. 126/2016
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da soggetto intermediario);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro ..................... (procedimento autorizzatorio);
- documentazione attestante l’assolvimento delle condizioni stabilite dalla programmazione comunale e sovraordinata (procedimento autorizzatorio);
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali:
Rispetto della programmazione comunale e sovraordinata.
Rispetto deiregolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE;
Rispetto delle disposizioni antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i..
Requisiti morali: ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti professionali: Ai sensi dell’art. 71, c. 6 e ss. D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
Requisiti specifici: alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico…).