Aprire/Subentro/Cessare attività di Media struttura di vendita NON alimentare

Servizio attivo

Le medie e grandi strutture di vendita sono quegli esercizi commerciali dettaglio in sede fissa, anche all'interno di strutture più grandi come i centri commerciali, di dimensioni superiori ai 250 mq.

A chi è rivolto

Imprese che intendono esercitare il commercio al dettaglio in sede fissa in medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare.

Descrizione

Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in Medie strutture di vendita del settore non alimentare sono le seguenti:

  • Apertura/ampliamento/trasferimento;
  • Subingresso;
  • Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
  • Cessazione.

 

Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.

Per medie strutture s’intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:

  • superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
  • superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 8 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i..

Le singole Regioni stabiliscono:

i criteri per il riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione che prevedono la concentrazione di preesistenti medie strutture e l’assunzione dell’impegno al reimpiego del personale dipendente ovvero, per gli esercizi del settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o ha un’adeguata qualificazione professionale. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti;
i casi in cui l’autorizzazione è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ex art. 24 L. n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo; il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti.


I singoli comuni adottano:

i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita in base alle disposizioni regionali e obiettivi ex art. 6 D.lgs. n. 114/1998, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio;
le norme procedimentali, stabilendo il termine non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro cui le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.


DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L’art. 26 c.2 D.lgs.n.114/1998 consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. Ai sensi dell’art. 8 c.2, lett. c)  del D.lgs. n. 147/2012, la disciplina è riferita alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es., se la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e ingrosso rientra nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).

Come fare

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI

Apertura

Ampliamento

Trasferimento

di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) inferiore a 400 mq.

Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)

Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla

Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 8
Subingresso Comunicazione   D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5

Apertura

Ampliamento

Trasferimento

di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011

Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA

Autorizzazione per apertura, ampliamento e trasferimento di sede dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentatacontestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 8;

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

Subingresso in

esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011

 

Comunicazione

Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF.

D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

CESSAZIONE Comunicazione   D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5

Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza diaccertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.

Cosa serve

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  •     costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  •     procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:

  •     l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  •     il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  •     il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito

    Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile;

    Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile;

    Requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i.

Art. 8 c.2 lett. A) d.lgs. N. 114/1998

    Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011

Art. 67 c.1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia);

    Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 71 comma 5 d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..

    Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita

Art. 8 c.2 lett. B) d.lgs. N. 114/1998

    Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso

Modello com 2 di cui all’art. 10 comma 5 d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i.

    Dichiarazione impegno reimpiego personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare di cui all’art. 10 c.2 d.lgs. N. 114/1998

Art. 8 c.2 lett. C) d.lgs. N. 114/1998

    Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

    Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata

D.p.r. 581/95

    Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i.

Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

    Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi

D.p.r. n. 151/2011

    Subentro

Art. 26, d.lgs. N. 114/1998

    Cessazione dell’attività

Art. 26, c.5 d.lgs. N. 114/1998

Cosa si ottiene

Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato, con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di istanza/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 20 c.1 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento dell’istanza/comunicazione da parte dell’ufficio competente.

Qualora l’istanza/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.

Tempi e scadenze

Ai sensi dell’art. 8 c.4 D.lgs. n. 114/1998, il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività, oggetto di Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.

La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. Qualora la comunicazione sia irregolare/incompleta, entro .................. giorni dalla ricezione sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione, con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false o mendaci è prevista, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

 

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Ulteriori informazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016;
  • D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69;
  • D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

Condizioni di servizio

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Contatti

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Pagina aggiornata il 23/02/2024