Aprire, subentrare o cessare Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

Servizio attivo

L'apertura, il subentro o trasferimento di un esercizio di vicinato è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

A chi è rivolto

Imprese che intendono svolgere attività di commercio al dettaglio in sede fissa in esercizio di vicinato del settore merceologico non alimentare.

Descrizione

TIPI DI PRATICHE

Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in esercizi di vicinato del settore non alimentare sono le seguenti:

  • Apertura/trasferimento/ampliamento
  • Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
  • Subingresso
  • Cessazione.

 

Per commercio al dettaglio in sede fissa,si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.

Per esercizi di vicinato si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:

  • non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
  • non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 7 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e degli artt. 65 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i..

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

L’art. 8 co. 2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile è individuata con riferimento alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. qualora la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e all’ingrosso rientri nella disciplina delle medie strutture di vendita, all’esercizio in questione si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nell’ipotesi che la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).

Come fare

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione dello specifico modulo, disponibile sul sito istituzionale del Comune e da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune;

Ai sensi dell’art. 19 bis L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

NORMATIVA ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

D.lgs. n. 59/2010, art. 65 co. 1

D.lgs. n. 114/1998, art. 4 co.1 lett. d) e art. 7

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

SCIA

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016 si applicano i regimi amministrativi ivi previsti

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 SCIA UNICA

Scia per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentatacompilando un apposito allegato della Scia unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF.

SUBENTRO

NORMATIVA ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

D.lgs. n. 59/2010, art. 65 co. 1

D.lgs. n. 114/1998, art. 26 co.5

SUBENTRO Comunicazione  
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 Comunicazione

Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessaa cura del Suap ai VV.FF.

CESSAZIONE

D.lgs. n. 114/1998, art. 26 co.5 Cessazione Comunicazione  

 

Cosa serve

L'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con l’indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare:

  • Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione
  • Norme che ne prevedono la produzione
  • Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile;

  • Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 Codice Civile;

  • Possesso requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i.

Art. 7 comma 2 lett. A) D.lgs. N. 114/1998

  • Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 (Legge antimafia)

Art. 67 comma 1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia);

  • Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 co, 3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 71 comma 5 D.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..

  • Settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita

Art. 7 comma 2 lett. C) D.lgs. N. 114/1998

  • Rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso

Art. 7 comma 2 lett. B) D.lgs. N. 114/1998;

  • Dichiarazione relativa all’attività esercitata

D.P.R. 581/95

  • Subentro

Art. 26, D.lgs. N. 114/1998

  • Cessazione dell’attività

Art. 26 comma 5 D.lgs. N. 114/1998

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla SCIA/Comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti…);
  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario).
  • SCIA di prevenzione incendi, in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.
  • Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di Comunicazione di cessazione;
  • Comunicazione per voltura prevenzione incendiin caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.
  • Il Comune può chiedere agli interessati informazioni e/o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati ai moduli unificati ed agli elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Ai sensi dell’art. 18 bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato, con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza[4]. In caso di segnalazione/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 co, 3 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della segnalazione/comunicazione da parte dell’ufficio competente.

Qualora la Segnalazione/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.

Cosa si ottiene

L'avvio dell'attività in oggetto/Subentro/Cessazione

Tempi e scadenze

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.

Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).

In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

La comunicazione di cessazione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs. n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
D.lgs. n. 126/2016;
D.lgs. n. 222/2016;
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia…”.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Front office, Relazioni con il Pubblico e Protocollo

Piazza Vittorio Veneto, 1 - 13030 Rive (VC)

Telefono: 0161 770112
Email: rive@reteunitaria.piemonte.it
PEC: rive@cert.ruparpiemonte.it
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Pagina aggiornata il 23/02/2024