Richiedere l'Autorizzazione Integrata Ambientale

Servizio attivo

Come compilare e inviare la richiesta per rilascio, rinnovo, riesame e aggiornamento dell'AIA

A chi è rivolto

Imprese la cui attività rientra tra quelle elencate nell’Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.

Chi può fare domanda
Può presentare la domanda il rappresentante legale dell’impresa o un suo delegato già individuato nella visura camerale (esempio direttore tecnico dell'impianto) o, ulteriore diverso delegato allegando alla domanda la delega scritta (esempio consulente esterno).

Descrizione

L'AIA è l'Autorizzazione che deve essere richiesta da alcune tipologie di aziende individuate espressamente dalla legge, nello specifico nell’Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 (che cita principalmente, ma non esclusivamente, i settori energetico, industriale, chimico e di gestione dei rifiuti).

L’AIA ricomprende e sostituisce le autorizzazioni elencate nell’Allegato IX alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 (ad esempio: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione alla gestione dei rifiuti, autorizzazione allo scarico, ecc..).

ALLEGATO IX – Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale (allegato così sostituito dall’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014)

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto).
Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza).
Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210).
Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).
Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9)
Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).

Come fare

Richiedere la modulistica presso l'ufficio competente.

Cosa serve

In base al nuovo art. 29-ter del testo unico ambientale, la domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione integrata ambientale deve contenere le seguenti informazioni:

  • descrizione dell’installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
  • descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione;
  • descrizione delle fonti di emissione dell’installazione;
  • descrizione dello stato del sito di ubicazione dell’installazione;
  • descrizione del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
  • descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l’uso per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
  • descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione;
  • descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3;
  • descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
  • descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all’articolo 6, comma 16;
  • se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione.

L’autorità competente esamina la relazione disponendo nell’autorizzazione o nell’atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

Cosa si ottiene

L'Autorizzazione Itegrata Ambientale, in sigla AIA.

Tempi e scadenze

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l’autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all’art. 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l’istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

L’autorizzazione integrata ambientale è valevole per cinque anni a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e, pertanto, il gestore invia all’autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni previste per il rilascio dell’autorizzazione.

L’autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall’articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell’autorità competente, il gestore continua l’attività sulla base della precedente autorizzazione.

L’autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame, contestualmente all’avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell’ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l’indicazione della localizzazione dell’impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici individuati ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall’autorità competente nel proprio sito web. È in ogni caso garantita l’unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all’autorità competente, osservazioni sulla domanda.

La convocazione da parte dell’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione, produce gli effetti previsti per l’istituto della conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990. In tale contesto vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può chiedere all’autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l’autorizzazione rilasciata.

Nell’ambito della Conferenza dei servizi, l’autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine in cui la conferenza deve pronunciarsi (60 giorni) resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine, fissato dall’autorità competente, per la presentazione delle osservazioni. L’autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel caso in cui siano state richieste documentazione integrative, duecentodieci giorni dalla presentazione della domanda.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Front office, Relazioni con il Pubblico e Protocollo

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Pagina aggiornata il 20/02/2024