Richiedere l'accesso agli atti

Servizio attivo

Se il cittadino non trova nelle pagine del sito comunale i dati e le informazioni che cerca potrà richiederli direttamente in comune facendo una istanza di “Accesso civico”, compilando il modulo: “Istanza di accesso civico”

A chi è rivolto

Ad ogni cittadino.

Descrizione

L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Si distingue in:

  • Accesso civico semplice che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
  • Accesso civico generalizzato che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.

Cos'è l'accesso documentale

L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.

Tra le misure adottate per prevenire la corruzione, mediante l’adozione di procedimenti trasparenti e pubblici il legislatore con il Decreto legislativo 33/2013, da ultimo modificato a maggio 2016, ha disposto la creazione obbligatoria, sul sito istituzionale di ogni pubblica amministrazione, di una sezione denominata: “Amministrazione trasparente”.

Ogni cittadino senza recarsi in comune può quindi consultare, in questa sezione del sito, tutti i documenti dell’attività degli uffici comunali, compresi i contatti e i riferimenti dei vari uffici e le istruzioni per i vari procedimenti che permettono la fruizione dei servizi comunali.

Come fare

L’istanza andrà presentata all’ufficio protocollo comunale o all’URP e dovrà essere recapitata al Responsabile comunale per la trasparenza.

In caso di procedura digitale, cliccare sul pulsante presente in questa pagina per accedere all'istanza online.

Cosa serve

  • Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Per procedura cartacea: documento di identità del richiedente in corso di validità e apposito modulo compilato.

Cosa si ottiene

Presa visione ed, eventualmente, ottenimento copia dei documenti amministrativi.

Tempi e scadenze

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro 10 giorni, ne da' comunicazione al richiedente, tramite posta elettronica ordinaria o certificata.

Costi

La presentazione dell'istanza è gratuita.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere l'accesso agli atti direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'Ufficio Front office, Relazioni con il Pubblico e Protocollo.

Casi particolari

Gli altri diritti di accesso

Questa nuova grande “apertura” non ha eliminato gli altri diritti di accesso, che possono essere attivati qualora si proceda per questioni di una certa complessità o per finalità diverse da quelle semplicemente conoscitive. Ricordiamo dunque gli “altri” diritti di accesso, con il link alle relative norme:

Accesso ordinario: a favore dei cittadini che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; previsto dall’art. 22 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Accesso del consigliere comunale: previsto dall’art. 43 (Diritti dei consiglieri) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
Accesso ai propri dati personali: detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica, previsto dall’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indagini difensive – previsto dall’art. 391-quater (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione) del Codice di Procedura Penale.
Accesso ambientale – previsto dall’art. 3 (Accesso all'informazione ambientale su richiesta) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
Accesso sugli appalti – previsto dall’art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”.
Fonti ulteriori

Per maggiori informazioni, si rimanda alla la circolare n.1/2019 sulla “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, adottata dalMinistro per la pubblica amministrazione, e al Portale denominato FOIA - Centro nazionale di competenza, che dà accesso a corsi on line, norme, direttive, circolari e ad una notevole rassegna di giurisprudenza.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Front office, Relazioni con il Pubblico e Protocollo

Piazza Vittorio Veneto, 1 - 13030 Rive (VC)

Telefono: 0161 770112
Email: rive@reteunitaria.piemonte.it
PEC: rive@cert.ruparpiemonte.it

Pagina aggiornata il 01/12/2024