I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle specifiche liste elettorali e residenti in uno Stato che garantisca condizioni adeguate per il voto (e con cui il Governo italiano abbia quindi sottoscritto un’apposita convenzione, in assenza della quale è possibile esclusivamente il voto in Italia) possono votare per corrispondenza in occasione:
della elezione della Camera dei Deputati e/o del Senato della Repubblica;
dei referendum abrogativi o costituzionali.
Per l’elezione delle camere sono state individuate le seguenti ripartizioni territoriali:
Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia
America meridionale
America settentrionale e centrale
Africa, Asia, Oceania e Antartide.
Negli stati con una convenzione attiva, l’elettore può scegliere (c.d. “opzione”) di votare in Italia, nel Comune di iscrizione nelle liste elettorali, oppure di esprimere il voto all’estero, ricevendo pertanto dal competente consolato un plico con il materiale necessario. Qualora decida di votare in Italia, l’opzione andrà esercitata con una comunicazione scritta indirizzata al Consolato di residenza entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
Dal 2016 la possibilità di votare all’estero per corrispondenza è estesa anche ai cittadini temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche, dietro apposita opzione che va indirizzata al Comune di residenza, entro i dieci giorni successivi dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (con possibilità di revoca entro lo stesso termine). Tale opzione è valida per un’unica consultazione.