Dichiarazione (art. 8)
Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Riduzione d’imposta (art. 16)
La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà:
- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Rimborso di imposta versata e non dovuta
Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Autotutela
Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione dell’imposta può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale.
Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, una doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).
La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo.
Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:
avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..
Contenzioso
Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento dell’imposta può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.
I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall’art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.