L’istituto del reclamo/mediazione, anche dopo la riforma, continua a configurarsi come uno strumento obbligatorio che consente un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti al giudice, al fine di una maggiore semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento, nonché di una quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in senso più favorevole al contribuente e detta precise regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione, con l’estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale.
Non è per norma prevista la possibilità di opporre reclamo nelle controversie in cui il valore delle stesse sia indeterminabile.
Gli atti che possono essere impugnati secondo la procedura descritta:
Avviso di accertamento/liquidazione del tributo
Provvedimento che irroga le sanzioni
Avviso di pagamento, ruolo e cartella di pagamento
Rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
Diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
Cartelle di pagamento ed ingiunzioni fiscali per vizi propri;
Fermi di beni mobili registrati;
Iscrizioni di ipoteche sugli immobili;
Ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.