COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO
L'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, direttamente all’Ufficio Anagrafe, muniti di un documento di identità.
Coloro che intendano trasferirsi da un altro Comune, o - se già residenti - intendano variare indirizzo all’interno del territorio comunale, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure.
COME CESSARE UNA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto può estinguersi per:
- accordo tra le parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti;
- cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di …….. di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto.
La richiesta di cessazione della convivenza di fatto può essere:
- consegnata a mano presso l’Ufficio Anagrafe;
- trasmessa via fax
- inviata per PEC
Si ricorda che nel caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
CONTRATTO DI CONVIVENZA: DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche:
- deve essere redatto in forma scritta
- deve essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (in questo caso un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme vigenti).
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il contratto di convivenza con firma autenticata da un notaio o da un avvocato deve essere trasmesso dal professionista al Comune entro 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC con firma digitale e sarà conservato agli atti.
Il contratto di convivenza cessa di esistere in caso di:
- accordo delle parti;
- recesso da parte di una delle parti;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei due contraenti.
La legge dispone che sia l'accordo di risoluzione che il recesso unilaterale debbano risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio o dall'avvocato.
Resta ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento dei diritti reali immobiliari.