FASI DEL PROCEDIMENTO
LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Gli sposi contattano l’Ufficio Stato Civile richiedendo che lo stesso provveda a reperire i documenti necessari alla richiesta di pubblicazioni e fissando l’appuntamento per lo svolgimento del processo verbale.
Gli sposi devono presentare i seguenti documenti non acquisibili d'ufficio, qualora ricorra la situazione:
la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso;
nulla-osta rilasciato dalla competente autorità del Paese straniero per lo straniero che intenda sposarsi in Italia;
(ove necessario) decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
(ove necessario) decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 CC);
(ove necessario) decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 CC);
decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età;
Se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune occorre presentare 1 marca da bollo da € 16.00, 2 marche da bollo da € 16.00 se uno degli sposi è residente in altro Comune.
Una volta avvenuto il processo verbale per la richiesta di pubblicazioni, devono trascorrere 12 giorni, dopo i quali verrà emesso il certificato di avvenute pubblicazioni.
Da quel momento, gli sposi hanno 180 giorni per celebrare il matrimonio. Trascorso tale periodo le pubblicazioni cessano di avere effetto ed occorre procedere a nuove.
LA CELEBRAZIONE
Gli sposi che celebrano il matrimonio con rito religioso (che sia “in chiesa” o acattolico) con effetti civili non devono trasmettere nulla al Comune: penserà il parroco o il ministro di altro culto a far pervenire quanto necessario per dare al matrimonio gli effetti civili.
Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile devono concordare con l’Ufficiale di Stato Civile una data, individuando eventualmente un celebrante tra quelli delegati o richiedendo che una persona non in conflitto d’interessi celebri, previa delega del Sindaco.
Gli sposi devono avere la presenza di due testimoni (possono essere anche parenti).
Il DIVORZIO
Sotto questa generica definizione vengono ricompresi diversi atti che determinano la fine del matrimonio: lo scioglimento, se si tratta di matrimonio civile; la cessazione degli effetti civili, se si tratta di matrimonio religioso; l’annullamento o la dichiarazione di nullità in altri casi specifici.
Il divorzio si ottiene con quattro modalità diverse, che dipendono sia dal tipo di matrimonio che dalle caratteristiche e dalla volontà degli sposi:
- Mediante sentenza del giudice (rivolgersi ad un legale di fiducia)
- Mediante sentenza di un giudice straniero o di un’autorità amministrativa che ne abbia facoltà secondo la legge dello stato straniero, che potrà essere trascritta in Italia in base a determinate caratteristiche del provvedimento
- Mediante procedimento consensuale di negoziazione assistita da un legale
- Mediante consenso espresso davanti all’ufficiale dello stato civile italiano
Per quanto concerne le modalità 3 e 4, si veda apposita scheda informativa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice Civile, Libro Primo, Titolo Sesto
Articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000