Cessare una convivenza di fatto

Servizio attivo

Come dichiarare la cessazione della convivenza di fatto in anagrafe, prevista dalla legge 76/2016.

A chi è rivolto

I componenti della convivenza di fatto registrata in anagrafe.

Descrizione

I conviventi di fatto, che hanno registrato la propria convivenza in anagrafe, possono in qualsiasi momento dichiarare la cessazione dei vincoli affettivi e richiedere così la cancellazione della convivenza di fatto.

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • dichiarazione di una o entrambe le parti, da cui risulti la cessazione dei legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, fino a quanto prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti;
  • cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto.

 

Come fare

Nel caso in cui l’eventuale dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto sia sottoscritta da uno solo degli interessati sarà inviata dall'Ufficio Anagrafe una debita comunicazione all'altra parte coinvolta.

Nel caso di cessazione della convivenza di fatto (che vi sia o meno il contratto di convivenza) il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA RICHIESTA DI CESSAZIONE

La richiesta di cessazione della convivenza di fatto può essere:

  • consegnata a mano presso l’Ufficio Anagrafe;
  • trasmessa via fax
  • inviata per PEC

 

Cosa serve

Un documento di identità in caso di presentazione allo sportello o invio della richiestadi cessazione via posta elettronica.

Cosa si ottiene

Il contratto di convivenza eventualmente stipulato tra i conviventi cessa di esistere in caso di:

  • accordo delle parti o recesso unilaterale: sarà necessario seguire le forme già viste per la stipula o modifica del contratto, con notifica all'altro contraente nel caso di recesso unilaterale. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente la dichiarazione di recesso deve contenere, a pena di nullità, il termine (non inferiore a novanta giorni) concesso al convivente per lasciare l'abitazione;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, in tal caso il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, e al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile;
  • morte di uno dei due contraenti, in tal caso il superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Tempi e scadenze

Contattare l'Ufficio Anagrafe per i dettagli

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe, Elettorale, Stato Civile

Piazza Vittorio Veneto, 1 - 13030 Rive (VC)

Telefono: 0161 770112
PEC: rive@cert.ruparpiemonte.it
Email: rive@reteunitaria.piemonte.it
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Pagina aggiornata il 22/02/2024