Nel caso in cui l’eventuale dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto sia sottoscritta da uno solo degli interessati sarà inviata dall'Ufficio Anagrafe una debita comunicazione all'altra parte coinvolta.
Nel caso di cessazione della convivenza di fatto (che vi sia o meno il contratto di convivenza) il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA RICHIESTA DI CESSAZIONE
La richiesta di cessazione della convivenza di fatto può essere:
- consegnata a mano presso l’Ufficio Anagrafe;
- trasmessa via fax
- inviata per PEC