Sciogliere un'unione civile

Servizio attivo

Casi e modalità di scioglimento dell'Unione civile davanti all'Ufficiale di Stato Civile

A chi è rivolto

Possono chiedere lo scioglimento dell’unione civile:

  • chi ha costituito l’unione civile nel Comune di Genzano di Roma;
  • chi non ha costituito l’unione civile nel Comune di Genzano di Roma ma una delle due persone unite è residente nel Comune di Genzano di Roma;
  • chi ha trascritto nel Comune di Genzano di Roma il matrimonio, tra persone dello stesso sesso, contratto all’estero.

Descrizione

L’unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie nei seguenti casi:

  • morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
  • sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. Nel caso in cui la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, ed i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • nei casi che permettono il divorzio;
  • quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento all'ufficiale di Stato Civile. In questo caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento della stessa. In questo caso si applicano, in quanto compatibili:
  1. alcune delle disposizioni della legge sul divorzio (gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898);
  2. le disposizioni sui procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone di cui al Titolo II del libro quarto del Codice di procedura civile;
  3. le disposizioni in materia di negoziazione assistita da avvocati in ambito familiare, nonché di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile di cui agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (vedasi in tal senso la parte “SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE”).

Come fare

Occorre prendere contatto con l'Ufficiale di Stato Civile.

Cosa serve

Contattare l'ufficiale di Stato Civile

Cosa si ottiene

Lo scioglimento dell'Unione Civile

Tempi e scadenze

Avvio procedimento
L’istanza si divide in 4 fasi:

Prima fase - Appuntamento per lo scioglimento dell’Unione Civile
La richiesta deve essere presentata contattando lo Stato civile

Seconda fase - Manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione civile davanti l’Ufficiale di Stato Civile:

  • la manifestazione di volontà congiunta (entrambi gli uniti si presentano davanti l’Ufficiale di Stato Civile);
  • la manifestazione di volontà unilaterale (una sola parte si presenta davanti l’Ufficiale di Stato Civile) previamente comunicata all’altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all’ultimo indirizzo noto, da produrre all’atto di manifestazione. La comunicazione è a cura della persona interessata.

Terza fase - Accordo di scioglimento: dopo almeno tre mesi, dalla data della Manifestazione di volontà di scioglimento (fase 2) le parti si presentano di nuovo davanti allo stesso Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l’accordo di scioglimento.

Quarta fase - Conferma dello scioglimento: decorsi almeno 30 giorni dalla data dell’Accordo di scioglimento (fase 3) le parti si presentano nuovamente davanti l’Ufficiale di Stato Civile per la conferma dell’accordo di scioglimento.

Accedi al servizio

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe, Elettorale, Stato Civile

Piazza V. Veneto, 1, Rive, Vercelli, Piemonte, Italia

Telefono: 0161 770112
PEC: rive@cert.ruparpiemonte.it
Email: rive@reteunitaria.piemonte.it
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Pagina aggiornata il 22/02/2024