TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita di armi diverse da quelle da guerra, sono le seguenti:
- Avvio della vendita;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
Ai sensi dell’art. 31, c.1, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931, la vendita di armi diverse da quella da guerra è subordinata all’acquisizione di apposita autorizzazione del Questore.
L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune, che la trasmette al Questore territorialmente competente.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento della capacità tecnica del richiedente oltre che alla sussistenza dei requisiti soggettivi.
Nell’autorizzazione sono indicate specie e quantità delle armi nonché i locali dove esse sono tenute per la vendita e nei quali la vendita deve avvenire.
La validità dell’autorizzazione è di 3 anni.
Sono armi comuni da sparo (artt. 44 e 45, Regolamento di esecuzione del Tulps - R.D. n. 635/1940): tutti i fucili, le rivoltelle o pistole a rotazione, le pistole automatiche con potere di arresto fino a 25 metri, le armi denominate "da bersaglio da sala" e quelle ad aria compressa e gli strumenti da punta e taglio destinati all'offesa alla persona (pugnali, stiletti e simili), esclusi quelli che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno specifica e diversa destinazione, come ad es. gli strumenti da lavoro.
L'”armaiolo”, ossia la persona, fisica o giuridica, che esercita attività professionale di fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, riparazione, disattivazione e locazione delle armi, loro parti e munizioni, deve tenere un registro delle operazioni giornaliere in formato elettronico, in cui sono annotate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute[1], da esibire a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e conservare per 50 anni (al termine dell’attività, deve essere consegnato all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato l’autorizzazione, che ne cura la conservazione).
Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia territorialmente competente, le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro armi, nonché la loro specie e quantità e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
È vietato vendere o cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.
Il Questore può impartire le prescrizioni ritenute necessarie (art 9 T.u.l.p.s.), esercitare controlli (art. 16 T.u.l.p.s.) ed emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell’autorizzazione).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
È vietatala vendita ambulante delle armi (è, invece, possibile vendere strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, previa acquisizione di autorizzazione del Questore).
Il commerciante di armi, non può trasportarle fuori del proprio negozio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.
I commercianti di armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel Comune (i commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza e ritirata dal principale dopo la consegna delle armi).
È consentito girare con campioni di armi per commercio,
previa autorizzazione del Questore della provincia di partenza, vidimata dai Questori delle province percorse.
È vietata la compravendita di armi comuni da sparo commissionata per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del Prefetto della provincia in cui risiede (ogni spedizione deve essere comunicata dalla ditta interessata all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui risiede il destinatario).