Avviare /Subentrare/Cessare Attività di vendita al minuto di fitofarmaci

Servizio attivo

Iter e come fare per avviare/Subentrare o cessare vendita al minuto di fitofarmaci

A chi è rivolto

Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.

Descrizione

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di prodotti fitosanitari, sono le seguenti:

  • Avvio della vendita al minuto di prodotti fitosanitari;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

 

Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 290/2001, il commercio dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, l’apertura e gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità sanitaria individuata dalla regione.

L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune che la trasmette all’autorità competente (Regione o ASL delegata).

A ciascun deposito o locale di vendita deve essere preposto un institore o procuratore o persona maggiorenne o lo stesso titolare dell’impresa, per la gestione di esso.

Il preposto deve essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, a carattere personale, rilasciato dall'Autorità sanitaria individuata dalla regione con validità di 5 anni (rinnovabile su richiesta del titolare), sulla base di competenze e modalità individuate dalla regione stessa.

La vendita di prodotti fitotosanitari richiede la presenza di almeno una persona (titolare o dipendente), in possesso del certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e l'ambiente connessi al loro impiego e sul corretto smaltimento dei rifiuti.

All’atto della vendita di prodotti fitosanitari ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento sicuri, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.

I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari. È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.

Per “locale” di vendita si intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito.

I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, devono essere conservati in appositi locali o armadi, da tenere chiusi a chiave e colui che li vende deve essere provvisto di un registro o schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina dall'ASL competente per territorio.

Come fare

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in esercizio di vicinato Autorizzazione

SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;

L’istanza deve essere presentata al Suap, che la trasmette all’autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui contestualmente alla SCIA;

La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

In caso di “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

D.P.R. n. 290/2001 art. 21 e 22

D.lgs. n. 150/2012, art. 10

D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46

media o grande struttura di vendita Autorizzazione

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;

L’istanza deve essere presentata al Suap, che la trasmette all’autorità competente (Regione o delegata), per i casi contestualmenteall’istanza.

La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

In caso di “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

 
in caso di attività commerciale già avviata Scia condizionata

Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.

L’istanza deve essere presentata al Suap, che la trasmette all’autorità competente (Regione o delegata), preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di vendita al minuto di prodotti fitosanitari (successivo a quello dell’attività).

La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

In caso di “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

 

 

Cosa serve

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

 Riferimenti normativi a cui attingere

  • Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 codice civile e art. 21, c.3, lett. A) del d.p.r. N. 290/2001

  • Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

  • Nome e cognome titolare dell'impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società

Art. 21, c.3, lett. A) del d.p.r. N. 290/2001

  • Ubicazione locali adibiti a deposito e vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

Art. 21, c.3, lett. B) del d.p.r. N. 290/2001

  • Classificazione prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari che si intende commerciare o vendere

Art. 21, c.3, lett. C) del d.p.r. N. 290/2001

  • Nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione alla vendita, dell'institore/procuratore/preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita

Art. 21, c.3, lett. D) del d.p.r. N. 290/2001

  • Consapevolezza che i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali non adibiti a deposito o vendita di generi alimentari

Art. 21, c.6 del d.p.r. N. 290/2001

  • Consapevolezza che all’atto della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso di certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari/coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e ambiente connessi al loro impiego e sul corretto smaltimento dei rifiuti

Art. 10, c.1 del d.lgs. N. 150/2010

  • Consapevolezza che all’atto della vendita ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento sicuri, nonché sulle alternative eventualmente disponibili

Art. 10, c.3 del d.lgs. N. 150/2010

  • Consapevolezza che, in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, occorre presentare SCIA prevenzione incendi contestualmente all’istanza di autorizzazione

D.lgs. N. 222/2016, Tabella A), punto 1.10, attività 33 - D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46

  • Consapevolezza che nel procedimento di SCIA condizionata, l’avvio della vendita al minuto di fitofarmaci è subordinato al rilascio dell’autorizzazione della regione o delegata

Art. 19bis, c. 3, Legge n. 241/1990 - D.lgs. N. 222/2016, Tabella A), punto 1.10, attività 33

  • Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

  • Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • marca da bollo dell’importo di Euro ...................... (istanza di autorizzazione);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • planimetria, in scala non inferiore a 1:500 del locale adibito al commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
  • dichiarazione, dell'institore o procuratore o di chi assume l'incarico;
  • SCIA di prevenzione incendi, da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione (in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”).
  • Autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).

 

Cosa si ottiene

L'attività si può avviare solo dopo il provvedimento autorizzativo.

Tempi e scadenze

Il servizio non presenta scadenze

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 290/2001;
D.lgs. n. 150/2012;
D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
D.lgs. n. 114/1998;
D.P.R. n. 151/2011;
Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
D.lgs. n. 126/2016;
D.lgs. n. 222/2016.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Tecnico

Piazza V. Veneto, 1, Rive, Vercelli, Piemonte, Italia

Telefono: 0161 770112
Email: rive@reteunitaria.piemonte.it
PEC: rive@cert.ruparpiemonte.it

Pagina aggiornata il 23/02/2024