Presentare l'Autocertificazione

Servizio attivo

E’ una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

A chi è rivolto

CHI PUÒ PRODURRE AUTOCERTIFICAZIONI

L'autocertificazione può essere prodotta da:

  • cittadini italiani e dell'Unione Europea;
  • legale rappresentante o procuratore: per le persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, comitati e associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili in Italia da parte di soggetti pubblici;
  • cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per le quali esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l'Italia.

MINORI, INTERDETTI, INABILITATI

Nei seguenti casi particolari le dichiarazioni debbono essere prodotte da altri soggetti:

minori: chi esercita la responsabilità genitoriale;
interdetti: il tutore;
inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
chi non sa o non può firmare: la dichiarazione va resa davanti a un pubblico ufficiale;
chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
 

Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima di aprile 2001, un nome composto da più elementi, anche se separati tra di loro, può richiedere, una sola volta, all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui , in conformità alla volontà del dichiarante, o, all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli ufficiali di stato civile e di anagrafe. Non è ammessa l’alterazione dell’ordine dei vari elementi né l’indicazione del solo secondo o terzo nome.

Descrizione

Tale dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti i certificati anagrafici e di Stato Civile e la sottoscrizione in essa contenuta non richiede alcuna autenticazione da parte del Pubblico Ufficiale. Essa può essere redatta su un semplice foglio di carta o sui modelli predisposti dall’Ente e non è necessario che la firma venga apposta in presenza dell’impiegato.

Cosa si può autocertificare

1.  la data e il luogo di nascita

2.  la residenza

3.  la cittadinanza

4. il godimento dei diritti civili e politici

5. lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, stato libero)

6. lo stato di famiglia

7.  l’esistenza in vita

8. la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente

9. l’iscrizione in Albi, registri o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni

10. l'appartendenza a ordini professionali

11. i titoli di studio acquisiti, gli esami sostenuti

12. le qualifiche professionali possedute,  i titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica

13. la situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

14. l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto

15. il codice fiscale, la partita IVA, e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’Anagrafe tributaria  inerente all’interessato

16. lo stato di disoccupazione

17. la qualità di pensionato e la categoria di pensione

18. la qualità di studente

19. la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di  tutore, di curatore e simili

20. l’iscrizione presso Associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

21. le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio

22. di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

24. di non essere l'Ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

25. la qualità di vivenza a carico

26. tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello Stato Civile

27. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato

Come fare

L'autocertificazione va firmata dal cittadino dichiarante o dall’altro soggetto di cui sopra. Tale sottoscrizione non va autenticata, né va allegata copia del documento d'identità del dichiarante.

Può essere presentata all'ente pubblico anche da un'altra persona e può essere inviata anche a mezzo postale o per fax. Può altresì essere trasmessa per via telematica se:

  • firmata digitalmente (con firma digitale o firma elettronica avanzata);
  • quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  • trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione:

  • non sconta l’imposta di bollo;
  • ha la stessa validità del certificato che sostituisce;
  • è utilizzabile nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, con i gestori dei pubblici servizi, con i privati che lo consentano.

Salvo nel rapporto con l’autorità giudiziaria e per i certificati necessari per l’attribuzione della cittadinanza, è espressamente vietato alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi richiedere certificati al posto dell'autocertificazione.

Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto, l'ufficio anagrafe può rilasciare esclusivamente certificati ad uso privato.

Cosa serve

Non sono previste particolari modalità di presentazione. In allegato un modulo già predisposto.

Cosa si ottiene

L'autocertificazione

Tempi e scadenze

L'autocertificazione ha la stessa validità del certificato che sistituiscono

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe, Elettorale, Stato Civile

Piazza Vittorio Veneto, 1 - 13030 Rive (VC)

Telefono: 0161 770112
PEC: rive@cert.ruparpiemonte.it
Email: rive@reteunitaria.piemonte.it

Pagina aggiornata il 23/02/2024