Richiedere l'Autorizzazione paesaggistica con la procedura semplificata per intervento edilizio di lieve entità.

Servizio attivo

Va effettuata richiesta preliminarmente al titolo abilitativo edilizio, per eseguire interventi di lieve entità su immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge.

A chi è rivolto

Ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge.

Descrizione

In base al Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplinato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, per poter eseguire interventi su tali beni devono richiedere l’autorizzazione paesaggistica all’amministrazione competente.

L’autorizzazione paesaggistica secondo il procedimento semplificato normato dal DPR 31/2017 deve essere richiesta per gli interventi di lieve entità elencati nell’Allegato B del citato decreto.

Sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere indicati nell'Allegato A del DPR 31/2017 e quelli indicati dall’articolo 4 dello stesso decreto.

Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte del Comune, quale amministrazione preposta, è subordinato al parere favorevole della Soprintendenza territorialmente competente.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, CILA) necessario per l’esecuzione dell'intervento urbanistico-edilizio.

Come fare

Rivolgersi all'ufficio competente.

Cosa serve

  • Relazione paesaggistica semplificata
  • Estratto cartografia (stradario/CTR/IGM/ortofoto/RUE/PTCP)
  • Documentazione fotografica con evidenziati punti di ripresa
  • Documentazione di progetto (schede tecniche, ecc...)
  • Elaborati grafici (stato di fatto, progetto, sovrapposizione)
  • Quietanza di versamento diritti di segreteria
  • Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo
  • Copia fotostatica dei documenti di identità dei sottoscrittori [ in caso di firma autografa, non digitale ]
  • Copia fotostatica del documento di identità del Tecnico incaricato [ in caso di firma autografa, non digitale ]

Cosa si ottiene

L’autorizzazione, preliminare al titolo abilitativo edilizio, per l’esecuzione di interventi di lieve entità, elencati nell’Allegato B del DPR 31/2017, su immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge

Tempi e scadenze

Presentata l’istanza completa si avvia il procedimento che ha le seguenti scansioni temporali (D.P.R. 31/2017 artt. 10 e 11):
entro 10 giorni l’ufficio competente verifica la completezza della documentazione, e richiede all’interessato, ove occorrano, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili con contestuale sospensione del procedimento.
entro 20 giorni dall’istanza completa viene valutata la conformità dell’intervento e trasmessa una motivata proposta di accoglimento, unitamente all’istanza ed alla documentazione relativa, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con richiesta di parere vincolante. In caso di valutazione negativa, l’Amministrazione invia entro 10 giorni comunicazione all’interessato dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e indica le modifiche indispensabili affinchè sia formulata la proposta di accoglimento.
entro 20 giorni dal ricevimento della proposta, il Soprintendente esprime il proprio parere vincolante all’amministrazione procedente. In caso di valutazione negativa, il Soprintendente invia entro 10 giorni comunicazione all’interessato dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e della proposta dell’amministrazione procedente e indica le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto.
entro 10 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’Amministrazione rilascia l’autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Complessivamente il procedimento necessita di 60 giorni salvo richieste di integrazione documentale.

L'Autorizzazione paesaggistica è valida 5 anni.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.

E’ trasmessa alla Soprintendenza, alla Regione.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tecnico

Piazza V. Veneto, 1, Rive, Vercelli, Piemonte, Italia

Telefono: 0161 770112
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PEC: rive@cert.ruparpiemonte.it
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Pagina aggiornata il 21/02/2024