In base al Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplinato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, per poter eseguire interventi su tali beni devono richiedere l’autorizzazione paesaggistica all’amministrazione competente.
L’autorizzazione paesaggistica secondo il procedimento semplificato normato dal DPR 31/2017 deve essere richiesta per gli interventi di lieve entità elencati nell’Allegato B del citato decreto.
Sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere indicati nell'Allegato A del DPR 31/2017 e quelli indicati dall’articolo 4 dello stesso decreto.
Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte del Comune, quale amministrazione preposta, è subordinato al parere favorevole della Soprintendenza territorialmente competente.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, CILA) necessario per l’esecuzione dell'intervento urbanistico-edilizio.