Il (vecchio) certificato d’agibilità
Le richieste del certificato di agibilità presentate prima dell’11 dicembre 2016, vengono ancora rilasciate dallo Sportello unico per l’Edilizia, (o nel silenzio assenso, rese valide).
Abrogazione del (vecchio) certificato d’agibilità
Il certificato di agibilità che veniva rilasciato dal Comune è stato sostituito dalla Segnalazione certificata d’agibilità (SCA), che deve essere presentata dal titolare della licenza edilizia, con varia documentazione, certificazione e l’asseverazione di un tecnico (o tecnici) abilitato, (direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica).
Date e tempi di applicazione
Il Comune, tramite lo Sportello Unico per l’edilizia
Fino al 30 giugno 2017, rilascia i certificati d’agibilità le cui richiesta sono pervenute entro il 11 dicembre 2016, (o fa scattare il silenzio assenso)
Dopo il 30 giugno 2017, NON rilascia più il certificato d’agibilità.
Dal 11.12.2016 al 30.06.2017 - Convivono le due discipline -
Il Comune ha tempo fino sempre al 30 giugno 2017, per puntualizzare l’organizzazione relativa.
Per quale opera deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
La Segnalazione Certificata di Agibilità è necessaria per gli edifici, o parti di essi, destinati a un’utilizzazione che comporti la permanenza dell'uomo, per es.:
Immobile destinato ad attività produttiva e caratterizzato da un utilizzo continuo.
Immobile utilizzato come soggiorno prolungato a uso abitativo e non.
La modificazione dell’utilizzo di un immobile legato ad interventi di ristrutturazione “pesante”.
Altri casi secondo la regione e gli strumenti urbanistici comunali.
Quali sono gli interventi edili per i quali c’è l’obbligo della presentazione della (SCA):
Nuova costruzione.
Ricostruzione o sopraelevazione, totale o parziale.
Ristrutturazione edilizia “pesante”, (ovvero con modifica ai parametri edilizi della volumetria complessiva della superficie, del prospetto, della sagoma, ecc.), che abbia influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio, degli impianti installati.
Ristrutturazione edilizia “pesante”, su edificio esistente che abbia portato a una trasformazione, totale o parziale, dello stesso, anche legata all’adeguamento sismico.
Ampliamenti volumetrici, sottotetti, ecc.
Cambio di destinazione d’uso rilevante.
Altri casi secondo la disciplina regionale e gli strumenti urbanistici comunali.
Ristrutturazione edilizia “pesante” in un edificio esistente – (SCA) anche per la parte non oggetto dell’intervento
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” (ampliamenti volumetrici, sopraelevazioni, sottotetti, ecc.) relativi ad immobili per i quali non risulta rilasciato il certificato di agibilità, la documentazione relativa al collaudo statico delle opere in cemento armato, da presentare (ai sensi dell'art. 67, comma 8, d.P.R. 380/2001), deve essere riferita anche alle parti comuni dell'immobile, nonché all'idoneità statica del fabbricato esistente.
Sanzioni in caso d’inadempienza
La mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità nel termine di 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di finitura, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro (art. 24, comma 3 del d.P.R. 380/01).
Trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. n. 689/91, (laddove prevede il pagamento in misura ridotta del doppio del minimo o un terzo del massimo, se è più favorevole, €. 154,00).
Il verbale è redatto dal dirigente della Sportello unico per l’Edilizia.
Il verbale può essere redatto anche dalla Polizia municipale/locale, su nota scritta dell’inadempienza da parte del dirigente della Sportello unico per l’Edilizia.
Memorie difensive al dirigente della Sportello unico per l’Edilizia.
Utilizzo dell’unità senza la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
Nel caso l’immobile sia utilizzato in assenza di agibilità, troveranno applicazione le sanzioni amministrative, (penali nel caso di costruzioni in cemento armato, art. 75 DPR n. 380/01), e quant’altro previsto dall’ordinamento vigente, fatta salva e riservata ogni altra azione sanzionatoria e responsabilità di carattere civilistico.
Controlli a campione (Art. 24 DPR n. 380/01)
Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.