Comunicazione (CIL) (Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01)
Chiunque nell’ambito della sua proprietà o utilizzo, nel rispetto della disciplina sottonotata, può realizzare:
“e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;
Trattasi di un’informazione (Comunicazione d’inizio lavori “CIL”) che l’interessato presenta per la realizzazione di opere, o per l’inizio di lavori, che abbiano il carattere della contingenza, in altre parole dell’accidentalità, per una situazione transitoria.
In altre parole si ha:
- La CONTINGIBILITÀ che consiste nella straordinarietà e nell’imprevedibilità dell’evento.
- L’URGENZA quando il fatto richiede un provvedimento immediato, ovvero per sopperire a necessità improvvise e indifferibili.
- La TEMPORANEITÀ e la precarietà dell’opera, per un periodo massimo di 90 gg. (O altra durata regionale. Es.: la regione Emilia R., 180 gg).
Precarietà delle opere e interventi edilizi
Si definiscono costruzioni precarie quelle facilmente rimuovibili destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee, che non comportano sostanziali modificazioni a carattere permanente dei luoghi in cui si collocano, in modo puramente occasionale e momentaneo. Nel particolare, la precarietà s’individua nella provvisorietà oggettiva delle necessità, in altre parole nell’esigenza che essa è destinata ad assolvere.
Condizioni limitative
Solo nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è possibile eseguire le opere in parola salvo più RESTRITTIVE disposizioni riguardanti in particolare:
- Le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (PRG, regolamento edilizio, altri piani che regolamentano in modo diverso gli interventi liberi o soggetti a comunicazione).
- Le norme antisismiche (di cui alla specifica normativa).
- Le norme riguardanti la sicurezza nel luogo di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).
- Le norme antincendio (normativa dei vigili del fuoco).
- Le norme igienico – sanitarie (normative riguardanti le caratteristiche e dimensioni dei locali).
- Le norme relative all’efficienza energetica (D. Lgs. n. 192/95 e s.m.i.).
- Le norme relative alla sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/08).
- Le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, (D. Lgs. n. 42/04).
- Le disposizioni contenute nella normativa idrogeologica.
Altre prescrizioni previste da speciali normative di tutela.
Opere previste nello specifico nel glossario (DM 2 marzo 2018) e soggette a Comunicazione “CIL”
Il decreto contenente il glossario concernente gli interventi liberi tratta inoltre alcune opere NON LIBERE ma soggette a Comunicazione “CIL”, anche in questo caso, nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
Opere ed interventi edili contingibili urgenti e temporanei in area privata (previsti dal DM 2 marzo 2018 allegato 1 – Glossario dal numero 53 al 58) (D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia - Attività 26)
Gazebo
(Vi rientrano anche le pertinenze, tettoie, box, ecc. a condizione che vi siano esigenze contingenti e temporanee, dimostrabili)
(Non stabilmente infisso al suolo, non significa non renderlo stabile e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che può essere smontato con facilità)
Stand fieristico
(Con le autorizzazioni di settore)
Servizi igienici mobili
(Che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni, dove è prevista una partecipazione fuori dalla normalità)
Tensostrutture, presso strutture e assimilabili
(Secondo le dimensioni potrebbe essere necessario il titolo abilitativo, dove un tecnico abilitato garantisce le condizioni di sicurezza dell’impianto)
(Non stabilmente infisse al suolo, non significa non renderle stabili e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che possono essere smontate con facilità)
Elementi espositivi vari
(Attrezzature ed impianti per gli stand espositivi)
(Non stabilmente infissi al suolo, non significa non renderli stabili e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che possono essere smontati con facilità)
Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente
(Parcheggi temporanei, senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso, che sono predisposti in occasione di particolari manifestazioni importanti, dove è prevista una partecipazione fuori dalla normalità. È consentita la regolamentazione della viabilità, la delimitazione dei box (con barriere, nastro, ecc.), il risanamento e la bonifica del terreno nel rispetto della vegetazione esistente.)
Esempio di altre opere ed interventi edili contingibili urgenti e temporanee in area privata (anche in questo caso elenco non esaustivo)
Baracca, anche quella dotata d’involucro precario, in altre parole prive di rigidezza propria, quali teli, membrane e simili.
Baraccamento. Bersò. Box in metallo. Capanno. Casotto. Chiosco. Copertura
Eliminazione di un pericolo immediato. Pedana. Pensilina. Pergolato con copertura rigida
Pertinenza (max. 20% volumetria dell’unità principale). Puntellamento e consolidamento
Serre mobili. Tettoia. Transennamento di area. Ecc. ecc.
ATTENZIONE! Riguardo alla tipologia dei lavori o opere potrebbe essere necessaria l’asseverazione di un tecnico per quanto riguarda la sicurezza.
Normativa:
Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01 (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016)
D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)