Presentare Comunicazione di Inizio Lavori per opere contingenti e temporanee – CIL

Servizio attivo

La comunicazione riguarda le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

A chi è rivolto

La comunicazione deve essere presentata dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale sul bene oggetto di intervento.
Il diritto sul bene deve essere compatibile con la natura dell’intervento richiesto.

Descrizione

Comunicazione (CIL) (Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01)

Chiunque nell’ambito della sua proprietà o utilizzo, nel rispetto della disciplina sottonotata, può realizzare:

“e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;

Trattasi di un’informazione (Comunicazione d’inizio lavori “CIL”) che l’interessato presenta per la realizzazione di opere, o per l’inizio di lavori, che abbiano il carattere della contingenza, in altre parole dell’accidentalità, per una situazione transitoria.

In altre parole si ha:

  • La CONTINGIBILITÀ che consiste nella straordinarietà e nell’imprevedibilità dell’evento.
  • L’URGENZA quando il fatto richiede un provvedimento immediato, ovvero per sopperire a necessità improvvise e indifferibili.
  • La TEMPORANEITÀ e la precarietà dell’opera, per un periodo massimo di 90 gg. (O altra durata regionale. Es.: la regione Emilia R., 180 gg).

Precarietà delle opere e interventi edilizi

Si definiscono costruzioni precarie quelle facilmente rimuovibili destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee, che non comportano sostanziali modificazioni a carattere permanente dei luoghi in cui si collocano, in modo puramente occasionale e momentaneo. Nel particolare, la precarietà s’individua nella provvisorietà oggettiva delle necessità, in altre parole nell’esigenza che essa è destinata ad assolvere.

Condizioni limitative

Solo nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è possibile eseguire le opere in parola salvo più RESTRITTIVE disposizioni riguardanti in particolare:

  • Le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (PRG, regolamento edilizio, altri piani che regolamentano in modo diverso gli interventi liberi o soggetti a comunicazione).
  • Le norme antisismiche (di cui alla specifica normativa).
  • Le norme riguardanti la sicurezza nel luogo di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).
  • Le norme antincendio (normativa dei vigili del fuoco).
  • Le norme igienico – sanitarie (normative riguardanti le caratteristiche e dimensioni dei locali).
  • Le norme relative all’efficienza energetica (D. Lgs. n. 192/95 e s.m.i.).
  • Le norme relative alla sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/08).
  • Le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, (D. Lgs. n. 42/04).
  • Le disposizioni contenute nella normativa idrogeologica.

Altre prescrizioni previste da speciali normative di tutela.

Opere previste nello specifico nel glossario (DM 2 marzo 2018) e soggette a Comunicazione “CIL”

Il decreto contenente il glossario concernente gli interventi liberi tratta inoltre alcune opere NON LIBERE ma soggette a Comunicazione “CIL”, anche in questo caso, nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

Opere ed interventi edili contingibili urgenti e temporanei in area privata (previsti dal DM 2 marzo 2018 allegato 1 – Glossario dal numero 53 al 58) (D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia - Attività 26)

Gazebo
(Vi rientrano anche le pertinenze, tettoie, box, ecc. a condizione che vi siano esigenze contingenti e temporanee, dimostrabili)

(Non stabilmente infisso al suolo, non significa non renderlo stabile e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che può essere smontato con facilità)

Stand fieristico
(Con le autorizzazioni di settore)

Servizi igienici mobili
(Che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni, dove è prevista una partecipazione fuori dalla normalità)

Tensostrutture, presso strutture e assimilabili
(Secondo le dimensioni potrebbe essere necessario il titolo abilitativo, dove un tecnico abilitato garantisce le condizioni di sicurezza dell’impianto)

(Non stabilmente infisse al suolo, non significa non renderle stabili e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che possono essere smontate con facilità)

Elementi espositivi vari
(Attrezzature ed impianti per gli stand espositivi)

(Non stabilmente infissi al suolo, non significa non renderli stabili e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che possono essere smontati con facilità)

Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente
(Parcheggi temporanei, senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso, che sono predisposti in occasione di particolari manifestazioni importanti, dove è prevista una partecipazione fuori dalla normalità. È consentita la regolamentazione della viabilità, la delimitazione dei box (con barriere, nastro, ecc.), il risanamento e la bonifica del terreno nel rispetto della vegetazione esistente.)

Esempio di altre opere ed interventi edili contingibili urgenti e temporanee in area privata (anche in questo caso elenco non esaustivo)

Baracca, anche quella dotata d’involucro precario, in altre parole prive di rigidezza propria, quali teli, membrane e simili.
Baraccamento. Bersò. Box in metallo. Capanno. Casotto. Chiosco. Copertura
Eliminazione di un pericolo immediato. Pedana. Pensilina. Pergolato con copertura rigida
Pertinenza (max. 20% volumetria dell’unità principale). Puntellamento e consolidamento
Serre mobili. Tettoia. Transennamento di area. Ecc. ecc.
ATTENZIONE! Riguardo alla tipologia dei lavori o opere potrebbe essere necessaria l’asseverazione di un tecnico per quanto riguarda la sicurezza.

 

Normativa:

Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01 (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016)
D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)

Come fare

La COMUNICAZIONE deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato in allegato.

Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE

La COMUNICAZIONE deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE, all’interno delle attività produttive

La COMUNICAZIONE deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Titolo da esibire nel luogo delle opere o lavori

La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della COMUNICAZIONE, da cui risulti la data di ricevimento della stessa.

Cartello di cantiere

L’attività edilizia libera prevista dalla normativa, anche comunale, non comporta normalmente l’obbligo dell’esposizione del cartello di cantiere. Peraltro il comune può prevederla con norma specifica nel regolamento edilizio o con altro atto, indicando altresì anche la sanzione in caso d’inosservanza. In tale ipotesi, trattandosi di semplice violazione amministrativa, trova applicazione appunto la sanzione pecuniaria indicata dalla stessa normativa che prevede l’adempimento.

Cosa serve

Adempimenti del titolare della COMUNICAZIONE

Se dovuti, vi è l’obbligo di richiedere autonomamente gli atti di assenso per la presentazione della COMUNICAZIONE
È fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla COMUNICAZIONE da presentare. (Non vi provvede il Comune).

L’indicazione del nome dell’impresa e del direttore dei lavori - Non dovuta -
La normativa NON prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, il nome del costruttore/direttore dei lavori, ovvero dell’impresa. Ne deriva che le opere possono essere realizzate in economia, nel rispetto delle normative correlate di settore.

Obbligo della dichiarazione di fine lavori al Comune
L’interessato, (in altre parole chi ha presentato la COMUNICAZIONE), ha l’obbligo di comunicare allo Sportello unico la fine dei lavori, entro 90 giorni dalla presentazione, (utilizzando lo specifico stampato unificato ANCI o regionale).

La norma non parla di proroga, ma si ritiene che possa essere richiesta e concessa in relazione alla motivazione ed al caso specifico.

Dopo tale termine l’opera diventa abusiva (se soggetta a titolo abilitante) e risponde al sistema sanzionatorio previsto, in realizzazione alle caratteristiche dell’intervento.

Adempimenti dello Sportello unico

Ricevuta alla presentazione della COMUNICAZIONE ed avvio del procedimento
La disciplina prevede che all’atto della presentazione della COMUNICAZIONE lo Sportello rilasci immediatamente, (anche in via telematica), una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.

Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:

Dell’amministrazione competente.
Della persona responsabile del procedimento.
Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
Verifica validità della COMUNICAZIONE
Se la verifica è positiva e la COMUNICAZIONE è conforme alla normativa, comunica all’interessato la validità della stessa.

Richiesta di ulteriore documentazione - Elementi ostativi all’accettazione della COMUNICAZIONE - Provvedimento di conformazione alle norme
Nell’ipotesi che laCOMUNICAZIONE sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, per esempio, in assenza degli stessi requisiti e presupposti richiesti o nella documentazione per lo svolgimento dell’attività edilizia, e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni.

Anche in questo caso l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

Divieto di costruire le opere o iniziare o proseguire i lavori
La mancata conformazione della COMUNICAZIONE comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nella seconda ipotesi, in relazione alla tipologia dei lavori realizzati con COMUNICAZIONE inidonea, delle sanzioni previste, se ricorrenti.

ATTENZIONE! L’esecuzione di opere, non rientranti fra quelle soggette a COMUNICAZIONE (CIL), comunque comunicate, pur nel silenzio dello Sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori indicati dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).

Se l’opera è soggetta al Permesso di costruire/SCIA alternativa super: al percorso penale.
Se l’opera è soggetta a SCIA normale /CILA/PAS: al percorso amministrativo sanzionatorio pecuniario.

Procedure collegate

SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

Mancata COMUNICAZIONE (CIL) al Comune.
L’esecuzione di opere ed interventi edili IN condizioni di contingibilità e straordinarietà senza la presentazione della COMUNICAZIONE, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale. La stessa normativa regionale, o il Comune, con deliberazione, ordinanza, potrebbero prevedere la sanzione pecuniaria. (Nella regione Emilia R. la sanzione prevista è di €. 1000, come per la CILA)

Mancata COMUNICAZIONE di fine lavori. (Come sopra)
L’esecuzione di opere ed interventi edili NON in condizioni di contingibilità e straordinarietà con o senza la presentazione della COMUNICAZIONE, è soggetta a sanzione prevista dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una pertinenza soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, ovvero 1000 €, o legge regionale, con la rimessa in pristino, in caso di vincoli e nei casi previsti dalla regione).

Cosa si ottiene

Copia della COMUNICAZIONE, da cui risulti la data di ricevimento della stessa.

Tempi e scadenze

Validità e decadenza della COMUNICAZIONE

Efficacia: Immediatamente dopo la presentazione, (o periodo diverso indicato dalla regione).
Validità: 90 giorni dalla data di presentazione, (o periodo diverso indicato dalla regione).

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Casi particolari

Disciplina della COMUNICAZIONE (CIL) nelle aree terremotate

Nelle aree terremotate del 2016 trova applicazione il testo del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172. In particolare: "Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tecnico

Piazza Vittorio Veneto, 1 - 13030 Rive (VC)

Telefono: 0161 770112
Email: rive@reteunitaria.piemonte.it
PEC: rive@cert.ruparpiemonte.it

Pagina aggiornata il 11/02/2024