Presentare la SCIA alternativa al permesso di costruire

Servizio attivo

Modalità di presentazione della Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire o SuperScia

A chi è rivolto

La Scia Alternativa al PDC può essere inviata dagli stessi soggetti che possono inoltrare richiesta di permesso, cioè dai titolari di un diritto reale sull’immobile su cui verrà eseguito l’intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc ).

Descrizione

Esistono due tipologie di SCIA, secondo la l’intervento od opera edile

Con possibilità di utilizzo obbligatorio o facoltativo, (secondo le regioni e i comuni):

  • SCIA (normale) per opere minori, diciamo così manutentive. (Art. 22 c. 1 e 2 DPR n. 380/01)
  • SCIA (in alternativa “super”) per opere soggette al Permesso di costruire, o proprie -. (Art. 23 DPR n. 380/01). (Si deve aggiungere anche la SCIA” super” propria (Art. 22 c.2/bis DPR n. 380/01)
  • Differenze fra Segnalazioni certificate d’inizio attività (SCIA edilizie)
  • SCIA (normale) - NON PUÒ portare modifica ai parametri edilizi: (volumetria complessiva, prospetto, localizzazione, ecc.), (facoltativa o obbligatoriamente, secondo le regioni). In caso d’abuso: Violazione amministrativa.

(I termini: “normale e super” sono stati utilizzati per la SCIA dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 164/2012)

  • SCIA (In alternativa “super”) - PUÒ portare modifica a tutti i parametri edilizi. Consente la realizzazione degli interventi già sottoposti al “Permesso di costruire”, (alternativamente o obbligatoriamente, secondo le regioni. (Propria per le varianti NON essenziali di cui all’art. 22 c. 2/bis). In caso d’abuso: Reato. (Art. 44 DPR n. 380/01)

Differenze fra Segnalazioni certificate d’inizio attività (SCIA edilizie)

SCIA (normale) - NON PUÒ portare modifica ai parametri edilizi: (volumetria complessiva, prospetto, localizzazione, ecc.), (facoltativa o obbligatoriamente, secondo le regioni). In caso d’abuso: Violazione amministrativa.
(I termini: “normale e super” sono stati utilizzati per la SCIA dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 164/2012)

SCIA (In alternativa “super”) - PUÒ portare modifica a tutti i parametri edilizi. Consente la realizzazione degli interventi già sottoposti al “Permesso di costruire”, (alternativamente o obbligatoriamente, secondo le regioni. (Propria per le varianti NON essenziali di cui all’art. 22 c. 2/bis). In caso d’abuso: Reato. (Art. 44 DPR n. 380/01)

Opere e interventi edili soggetti a (SCIA in alternativa - super) (Art. 23 c 1 del DPR n. 380/01)

La (SCIA) consente la realizzazione di numerosi interventi edilizi, in modo facoltativo in alternativa al Permesso di costruire, o interventi propri in forma obbligatoria, (secondo le regioni).

Nel concreto è possibile eseguire con la (SCIA):

  • Interventi di ristrutturazione (pesante), (che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nei centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati).
  • Interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica (disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive). (Con deliberazione del Consiglio)
  • Interventi di nuova costruzione (che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano – volumetriche). (Con deliberazione del Consiglio)
  • Interventi in centro storico Zone omogenee “A”, nelle aree deliberate, (secondo quanto prescritto dall’art. 23-bis, comma 4, del DPR n.380/01 e s.m.i.).
  • Interventi che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010 e altri previsti dalla regione.

 

Come fare

Occorre presentare il modulo al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, tramite un tecnico abilitato alla compilazione  della domanda corredata da una relazione dettagliata delle opere che intende eseguire e dagli elaborati grafici sottoscritti.

Cosa serve

Richiedere informazioni all'ufficio competente.

Cosa si ottiene

L'abilitare gli interventi di cui all’art. 23 comma 1 del D.P.R. 380/2001.

Tempi e scadenze

La SCIA deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Ha validità 3 anni dalla data di inizio lavori. Per le opere non completate nei termini di validità va ripresentata un'altra SCIA. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la SCIA. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

Costi

Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori senza la Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA super), in totale difformità o con variazioni essenziali.(Esclusa la parziale difformità che prevede un percorso sanzionatorio diverso, art. 34 o legge regionale).

L’esecuzione di opere o interventi edilizi, soggetti a (SCIA) in assenza, in totale difformità o con variazioni essenziali, costituisce reato edilizio.

In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori ripristinatori amministrativi di competenza del Dirigente dello Sportello unico, titolare della vigilanza edilizia.

Carattere dell’abuso: illecito penale (Previsto dall’art. 31 DPR n. 380/01)

Se accertato dalla polizia giudiziaria:
Rapporto al dirigente (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica)
Rapporto alla Regione (o ente delegato come la Provincia, secondo la stessa Regione)
Notizia di reato: al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, (con gli atti di Polizia giudiziaria)
Se accertato direttamente dall’ufficio tecnico, il dirigente responsabile dello Sportello unico:
Denuncia per iscritto del reato al pubblico ministero o in alternativa ad un ufficiale di polizia giudiziaria (al comando di Polizia locale), anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. (Quando più tecnici sono obbligati alla denuncia per il medesimo fatto, la stessa può essere anche redatta e sottoscritta in un unico atto).

DIRIGENTE: Adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori.

Ordinanza di sospensione dei lavori.
Possibilità del sequestro amministrativo, con ordinanza a firma del Sindaco. (Art. 27 del DPR n. 380/01).
Ordinanza di ripristino e in caso d’inottemperanza, previo verbale di verifica: Applicazione della sanzione pecuniaria da €. 2.000 a 20.000. (ATTENZIONE! L’’entità della somma da pagare è determinata dal dirigente, (NON dalla Polizia Giudiziaria), in relazione all’abuso realizzato. Non trova applicazione la norma prevista dall’art. 14 della L. n. 689/81, laddove prevede il pagamento in misura ridotta).
Ordinanza di acquisizione (se ricorrente).
Ordinanza di demolizione d’ufficio a spese dei responsabili (salvo il mantenimento con delibera del Consiglio comunale, se ricorrente).
In entrambi i casi: deve essere notiziata l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate). (Ai sensi dell’art. 49 del DPR n. 380/01).

OPERA REALIZZATA IN ASSENZA DEL TITOLO ABILITATIVO: SCIA super/Permesso di costruire

Ipotesi d’abuso edilizio accertato dalla Polizia Giudiziaria:

In un’area privata, situata in zona industriale, un’impresa edile ha costruito un edificio da destinare a officina meccanica di autoriparazioni e carrozzeria, senza licenza edilizia.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Tecnico

Piazza Vittorio Veneto, 1 - 13030 Rive (VC)

Telefono: 0161 770112
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Pagina aggiornata il 23/02/2024