CHI PUÒ RICHIEDERLA
La carta d’identità può essere rilasciata a tutte le persone maggiorenni e minorenni residenti sul territorio comunale e ai cittadini dimoranti sul territorio comunale e impossibilitati a recarsi presso il Comune di residenza, che deve comunque rilasciare apposito nulla osta.
Viene rilasciata:
- a coloro che chiedono per la prima volta la carta di identità, presentando un altro documento d’identità (passaporto o documenti d’identità del paese d’origine) o due testimoni muniti di documenti d’identità;
- a coloro ai quali la carta d'identità risulta scaduta, presentando il vecchio documento;
- in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta ancora in corso di validità, presentando denuncia di smarrimento/furto alle autorità competenti o il documento deteriorato.
Per i cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero (AIRE), la carta d’identità può essere emessa dall’Ufficio consolare di riferimento o dal Comune di iscrizione AIRE.
VALIDITÀ PER L’ESPATRIO
La carta d’identità può essere rilasciata valida o non valida per l'espatrio per i cittadini italiani. Quando non è valida per l'espatrio sulla carta appare apposita dicitura.
È sempre rilasciata non valida per l'espatrio per i cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari) maggiorenni e minorenni.
Per un elenco aggiornato dei paesi in cui è possibile entrare con la carta d'identità, si consiglia di consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it/, selezionando il paese di proprio interesse.
MINORENNI
La carta d’identità viene rilasciata al minore:
VALIDA PER L’ESPATRIO: per i minori cittadini italiani, previo assenso di entrambi i genitori, i quali devono recarsi agli sportelli insieme al minore. Nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, è possibile dare il proprio assenso compilando un’apposita dichiarazione sul modulo reso disponibile nell’area “modulistica” e allegando fotocopia del proprio documento d'identità in corso di validità.
Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore, è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Sulla carta di identità dei minori di 14 anni valida per l'espatrio, è possibile riportare il nome dei genitori. Quando non è riportato sul documento del minore di 14 anni il nome dei genitori è necessario, per l’espatrio del minore con i genitori, munirsi almeno di un certificato di nascita del minore con l’indicazione di paternità e maternità. Se il minore di anni 14 si reca all'estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario richiedere in Questura la dichiarazione di accompagnamento (modulo disponibile sul sito della Polizia di Stato).
NON VALIDA PER L’ESPATRIO: con la presenza, assieme al minore, di almeno un genitore. Il rilascio è possibile in tal caso previa esibizione di un precedente documento d’identità oppure con la presenza di un testimone maggiorenne munito di proprio documento d’identità personale.