Pagare tributi IMU

Servizio attivo

L’imposta municipale unica (IMU) o imposta municipale propria è un’imposta del sistema tributario italiano, applicata sulla componente immobiliare del patrimonio.

A chi è rivolto

Ai possessore di immobili situati sul territorio comunale, esclusi i proprietari di abitazione principale, almeno che non si tratti di abitazioni di lusso, e cioè:

  • i proprietari di abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A1, A8 e A9 (ville o castelli);
  • i proprietari degli immobili o i titolari di un diritto reale di usufrutto, uso abitazione o di superficie anche se non residenti nel territorio dello Stato (come abitazioni secondarie, box, uffici, negozi, capannoni, aree edificabili);
  • il locatario per gli immobili ricevuti in locazione finanziaria (leasing).

Descrizione

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati (escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).

Il comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

L' IMU è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili (art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019).

Come fare

Per avere informazioni sul calcolo dell'IMU, contattare l'ufficio Finanziario del Comune. Una volta compilato l'F24 con l'importo dell'importo, si presenta in banca per il versamento.

Cosa serve

I dati catastali dell'immobile che non sia abitazione principale.

Procedure collegate

Ravvedimento operoso
Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662) che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto a condizione che tale regolarizzazione avvenga entro un anno dalla scadenza.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta dovuta utilizzando lo stesso codice tributo.
La legge di stabilità 2015, al comma 637, introduce una riduzione della sanzione pari ad un nono del minimo per versamenti effettuati dopo 30 giorni e fino a 90 giorni dalla scadenza.

Inoltre, la Legge di Stabilità 2016 (art.1 comma 68) anticipa al 1° gennaio 2016 le modifiche apportate all’art.13 del D.Lgs. 471/1997 dall’art. 15 del D.Lgs 158/2015, che prevedono un’ulteriore riduzione delle sanzioni del 50%; le tipologie di ravvedimento diventano quindi le seguenti:

  • Entro 14 giorni dall’omesso versamento: sanzione allo 0,1%  per ogni giorno di ritardo più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Tra i 15 ed i 30 giorni dall’omesso versamento: sanzione pari all’1,5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno: sanzione fissa del 1,67% - sanzione minima ridotta ad 1/9 - dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Dai 91 ai 364 giorni di ritardo (ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione): sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Il calcolo degli interessi
Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo. Di seguito il valore fissato dai decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze:

dal 1° gennaio 2018: 0,3% (il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2016)
dal 1° gennaio 2017: 0,1% (il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2016)
dal 1° gennaio 2016: 0,2% (il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291 del 15/12/2015)
Modalità di versamento
Come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate, «in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta».
Ciò implica che nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andranno utilizzati i codici per i versamenti ordinari.

Cosa si ottiene

Il servizio fornisce tutte le informazioni sul tributo e sugli adempimenti dichiarativi.

Tempi e scadenze

L'IMU si potrà pagare in due rate entro le seguenti scadenze:

la prima rata (il 50% del dovuto) entro il 17 giugno 2024 (acconto);
la seconda (saldo) entro il 16 dicembre 2024
Il versamento in un'unica soluzione può essere effettuato entro il 17 giugno 2024

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Pagare tributi IMU direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Finanziario e Tributi

Piazza V. Veneto, 1, Rive, Vercelli, Piemonte, Italia

Telefono: 0161 770112
Email: rive@reteunitaria.piemonte.it
PEC: rive@cert.ruparpiemonte.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 18/03/2024